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Preposto nei cantieri edili

Le figure del POS. Chi è il preposto nel cantiere edile.

La normativa troppo spesso è scritta in modo incomprensibile, a causa soprattutto dell'utilizzo di termini che spesso differiscono da quelli di uso comune nel settore al quale si riferisce.

In pratica vengono utilizzate parole che solo tecnici ed avvocati (e neanche sempre) riescono a comprendere, ma che sono estranee ai diretti interessati.

Un palese esempio è la figura del preposto, che nessuno al di fuori delle scritture legali ha mai sentito nominare. Quindi procediamo per gradi per spiegare questa figura partendo dal latino, prepòsto è participio passato di prepórre , che viene dal latino praeponere composto da prae "prima" e ponere "porre"

In pratica il preposto è colui che viene messo prima, secondo il dizionario della lingua italiana prepósto vuol dire

"messo a capo di qualcosa"

Il preposto nel cantiere edile è è colui che è a capo del cantiere e cioè quello che noi chiamiamo capocantiere.

Una volta stabilito che il preposto è il capocantiere vediamo cosa dice la normativa riguardo questa figura.
Partiamo ancora una volta dalla definizione di preposto che troviamo nel D.lgs 81/2008 "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa."

Particolare rilevanza sull'argomento ha l'art. 299 del D.lgs 81/2008 intitolato Esercizio di fatto di poteri direttivi infatti l'articolo recita :"1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b)(datore di lavoro), d)(dirigente) ed e)(preposto), gravano altresí su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Potremmo essere erroneamente portati a pensare che colui che sovraintende all'atttività lavorativa esercitando un funzionale potere di iniziativa, sia il tecnico dell'impresa che in cantiere controlla le lavorazioni ed impartisce ordini alle varie squadre per la loro esecuzione, ma non è così .

Il preposto la legge lo individua in base a come effettivamente il lavoro viene svolto ed organizzato in cantiere, e dalla posizione gerarchica che alcuni soggetti hanno eventualmente nei confronti di altri, ne è un esempio l'operaio che all'interno del cantiere organizza e sovrintende all'attività dei propri colleghi. Pertanto tutte quelle figure come il capomastro, capocantiere, caposquadra, ecc... sono tutti configurabili come PREPOSTO. Daltronde l'art. 299 sancisce senza alcun dubbio interpretativo che non è necessario che tali figure siano dotate di formali deleghe, nomine, incarichi, ma l'esercizio di fatto di tali funzioni li pone di per se nella posizione di preposti (o dirigenti o datori di lavoro a seconda dei casi).

Non è neanche importante che il preposto sia a conoscenza o meno della sua posizione e degli obblighi che ne derivano , in quanto secondo il diritto penale

"Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale".

Sono dello stesso avviso diverse sentenze di cassazione le quali confermano che tale figura è una figura di fatto e pertanto individuabile in funzione della effettiva posizione in azinda, a prescindere dal fatto che abbiano o no ricevuto in merito indicazioni da parte del datore di lavoro.

Questo significa che tutti i nostri "caposquadra", "capocantiere", "capooperai" ecc..., ma anche l'operaio che si avvale della collaborazione di un collega di minor qualifica impartendogli ordini (vammi a prendere il setello con il cemento), sono di fatto preposti, ed in quanto tali hanno precisi obblighi nei confronti del personale loro sottoposto ed in particolare relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

obblighi del preposto
click per scaricare "obblighi del preposto" in pdf

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