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Piano Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi

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Indice

Cosa troverai in questo articolo.

In questo articolo ti spiegherò cosa è il PiMUS, quando va redatto, quando può NON essere redatto e quando c'è bisogno invece di fare il calcolo del ponteggio, sono informazioni indispensabili e semplici con riferimento alla normativa citata che puoi verificare facilmente da solo.

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Cosa è il PiMUS Piano Montaggio Uso Smontaggio del ponteggio.

Il PiMUS è un documento con il quale il datore di lavoro ed il preposto, prima dell'installaizone di un ponteggio, definiscono quale debba essere la sagoma, i carichi ammessi, le procedure ed i parametri per il controllo degli elementi da mettere in opera nonchè le modalità di manutenzione. Contiene i dati caratteristici del ponteggio, le informazioni sul personale che lo installa, sul cantiere dove è installato ecc...

Quando è obbligatorio il PiMUS

Il PiMUS và redatto ogni volta che, per l'esecuzione dei lavori, viene installato un ponteggio metallico fisso.

Vengono esonerati dalla redazione del PiMUS i ponti su ruote e a torre, ma a specifiche condizioni.

In pratica se si utilizzano ponti su ruote o a torre il PiMUS può non essere redatto e chi esegue il montaggio lo smontaggio o la trasformazione non deve essere in possesso di specifici requisti purchè sussistano determinate condizioni.

In particolare:

  • a) il ponte su ruote a torre deve essere costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004;
  • b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
  • Per laboratori ufficiali si intendono:
    • laboratorio dell'ISPESL;
    • laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;
    • laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della Legge 5-11-1971, n. 1086;
    • laboratori autorizzati in conformità all'ALLEGATO XX sezione B titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
    • laboratori dei paesi membri dell'Unione Europea o dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.
  • c) l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento);
  • d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura;
  • e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004.

Allegato XXIII D.lgs 81/2008. Torna su ↑

Chi deve redigere il PiMUS

A differenza del POS che deve essere redatto dal datore di lavoro la normativa dice che il PiMUS viene redatto dal datore di lavoro per mezzo di persona competente (T.U. art. 136 comma 1).
La legge tuttavia non definisce chi sia "persona competente" e non stabilisce alcun requisito minimo per dimostrare le competenze, lasciando libero arbitrio al datore di lavoro.

In questo modo il datore di lavoro non ha praticamente vincoli nella scelta e potrà affidare la redazione del PiMUS alla persona che ritiene idonea, ma conseguentemente se ne assume la responsabilità.
Questo vuol dire che il datore di lavoro può affidare l'incarico praticamente a chi vuole ma nel caso in cui a causa di un errore nel PiMUS venga dimostrato che la persona che lo ha redatto non aveva competenze sufficienti ogni responsabilità ricadrà comunque sul datore di lavoro stesso.

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I contenuti minimi del PiMUS.

La normativa stabilisce però quali devono essere i contenuti minimi del PiMUS, che sono elencati nell' allegato XXII del T.U. e riportati qui sotto.

  • Art. 1 Dati identificativi del luogo di lavoro;
  • Art. 2 Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • Art. 3 Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • Art. 4 Identificazione del ponteggio;
  • Art. 5 Disegno esecutivo del ponteggio
    • 5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 132,
    • 5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
    • 5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
  • Art. 6 Progetto del ponteggio, quando previsto;
  • Art. 7 Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata");
    • 7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
    • 7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
    • 7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
    • 7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
    • 7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
    • 7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'articolo 117,
    • 7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
    • 7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
    • 7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
  • Art. 8 Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  • Art. 9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
  • Art. 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.

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Quando è obbligatorio il progetto del ponteggio.

Come già ho detto il PiMUS va redatto ogni volta che per l'esecuzione dei lavori si rende necessario installare un ponteggio, ma quando è necessario il progetto ?

Non devi infatti confondere il progetto con il disegno, il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato, ingegnere o architetto regolarmente iscritto all'ordine di appartenenza, il disegno invece può redatto dalla persona competente di cui ti ho parlato prima.

Quando si verificano particolari condizioni infatti è necessario che un professionista certifichi che il ponteggio costruito secondo il progetto è idoneo a quelle specifiche condizioni.
Il progetto va pertanto redatto almeno quando:

  • a) Ogni volta che non è possibile montare il ponteggio conformemente agli schemi tipo forniti dal costruttore che si trovano nel libretto del ponteggio;
  • b) se il ponteggio supera complessivamente i 20 mt di altezza o il numero massimo di impalcati previsti dagli schemi tipo;
  • b) se vengono installati sul ponteggio teli di protezione, pannelli pubblicitari o altri elementi non previsti;
  • c) se il ponteggio è installato ad altitudini superiori a quelle massime previste nel libretto del ponteggio fornito dal costruttore;
  • d) se il piano dove il ponteggio viene installato non è abbastanza resistente da sopportare i carichi trasmessi;
  • e) se vengono utilizzati componenti di diversi tipi o marche di ponteggio;
  • f) se vengono istallati sul ponteggio tiri, argani o altri elementi non previsti dagli schemi tipo del costruttore;

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