Chi deve redigere il POS Piano Operativo di Sicurezza?

Il POS ( Piano Operativo di Sicurezza) è un documento che va redatto dal datore di lavoro. Anche se questi affida incarico l'incarico di redigere il POS ad un tecnico ne rimane comunque l'unico responsabile.
Secondo la definizione del Dlgs 81/2008 e s.m.i. datore di lavoro:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ... ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Omissis...
Essendo il POS la valutazione dei rischi di ogni specifico cantiere (viedi anche che cosa è il POS (piano operativo di sicurezza)ed essendo uno specifico dovere del datore di lavoro quello di redigere la valutazione di tutti i rischi connesse alla propria attivitàsi deduce che il POS deve essere redatto ogni qual volta ci si appresti ad avviare un attività in un cantiere. Rimangono esonerati i lavoratori autonomi che non possono essere considerati datori di lavoro e non rientrano qunindi nel campo di applicazione della normativa.Chiaramente essendo il POS un la valutazione dei rischi di ogni specifico cantiere, questo va redatto se E SOLO SE i lavori rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del Dlgs 81/2008, ed in particolare l'art. 88 comma 1) recita: "Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili..." che viene definito come"cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X, che sono precisamente :
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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Tuttavia per come misura semplificativa il POS può NON essere redatto per alcune categorie di lavori, a determinate condizionidi seguito la normativa aggiornata.

Importanti novità per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento Modificato l'art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115L'articolo 1 tratta il campo di applicazione delle misure di salute e sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare il comma 2 elenca una serie di eccezioni per le quali le disposizioni possono essere non applicate.Vediamo cosa diceva la normativa prima dell'entrata in vigore della legge 115 del 29 Luglio 2015,In pratica non erano considerati cantieri i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento se la loro durata presunta era inferiore ai 10 uomini/giorno e se tali lavori non comportavano rischi particolari per i lavoratori elencati nell'allegato XI.Per completezza si riportano di seguito i rischi elencati nell'allegato XI.

  • 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
  • 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
  • 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  • 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  • 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
  • 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  • 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  • 7. Lavori subacquei con respiratori.
  • 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
  • 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
  • 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Quindi se i lavori superavano i 10 giorni/uomo o prevedevano anche una sola delle attività sopra elencate, questi rientravano tra quelli soggetti agli obblighi previsti per i cantieri temporanei o mobili ivi compresa la redazione del POS.La modifica apportata cambia la discriminante, in primo luogo elimina il vincolo di 10 giorni/uomo ed inoltre, l'applicazione della normativa, non è più legata ai rischi ai quali sono esposti i lavoratori. Unico vincolo è che tali lavorazioni non comportino lavori edili o di ingegneria civile così come definiti dall'allegato X e cioè:1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.Nella nuova versione quindi qualsiasi lavoro per la realizzazione di impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comporti lavori edili non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa ai cantieri temporanei o mobili indipendentemente dalla durata dei lavori stessi.Di seguito la precedente versione e quella attuale della lettera g-bis) del comma 2 art. 88Maggio 2014g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI;Settembre 2015ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che noncomportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X

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